Associazione Nazionale Disabili Italiani

Chi Siamo

L'Associazione Nazionale Disabili Italiani si propone di:

a) Promuovere e sviluppare i rapporti con il mondo delle disabilità;

b) Favorire l'inserimento e la collaborazione fra il mondo delle disabilità e il mondo del lavoro sia produttivo che professionale;

c) Promuovere e sviluppare ricerche per la realizzazione di oggetti d'uso ad utenza ampliata, disabilità permanente e temporaneo, infanzia e terza età, indirizzati agli ambienti di lavoro, agli ambienti domestici ed agli ambienti pubblici, nonché agli organismi funzionali che li accolgono, attraverso la realizzazione di modelli teorici di applicazione, elaborati in collaborazione con i centri specializzati di assistenza e di recupero;

d) Realizzare un marchio di qualità, che certifichi la rispondenza degli elementi funzionali singoli e degli organismi funzionali complessi ai principi ed ai modelli teorici elaborati;

e) Svolgere opera di sensibilizzazione sui concetti e sulle problematiche connesse alla disabilità, con azioni ed iniziative indirizzate: al mondo della scuola, al fine di definire una nuova cultura dell'uguaglianza nella diversità; al mondo dei mass media, al fine di concedere maggior spazio ed attenzione alle richieste ed alle proposte provenienti da tutti coloro che vivono la disabilità;

f) Partecipare od iscriversi ad Enti ed Istituti, Associazioni Nazionali ed Internazionali, nonché a qualsivoglia organismo pubblico e privato, con finalità simili a quelle della Associazione;

g) Promuovere e sviluppare rapporti con Società, Enti, Assicurazioni e Banche, al fine di realizzare prodotti mirati alla diffusione ed alla acquisizione di persone con disabilità;

h) Collaborare con Istituzioni e/o Centri specializzati sia pubblici che privati per la riabilitazione motoria di disabili che siano affetti dalle seguenti patologie:

· Esiti di lesioni spinali traumatiche ed ischemiche;
· Esiti di lesioni traumatiche del plesso brachiale;
· Esiti di mieliti;
· Esiti di eurassiti;
· Esiti di mielomeningocele - spina bifida;
· Esiti di paralisi cerebrale infantile;
· Alcuni casi di poliomielite anteriore acuta;
· La dove fosse necessario si potrà collaborare con centri di terapia psicologica e/o psichiatrica a completamento della terapia di riabilitazione motoria.


L'Associazione nasce nel 1995 nel mese di marzo e ha come scopo principale quello di migliorare la qualità della vita dei disabili, attraverso servizi personalizzati, utilizzando convenzioni con Aziende, che offrano un prodotto specifico utilizzabile dalla categoria, al fine di rendere più agevoli le esigenze specifiche del quotidiano.

L'Associazione opera nel mondo della disabilità che in Italia conta più di 3.500.000 persone,di cui circa 500.000 disabili motori in possesso della patente di guida B "speciale" per i quali sono state previste delle apposite convenzioni con partners di prestigio.
L'Associazione Nazionale Disabili Italiani (A.N.D.I.), ha ottenuto il patrocinio dell'Istituto "Leonarda Vaccari" di Roma riconosciuto Ente Morale senza fini di lucro con Regio Decreto n. 2032 del 15 ottobre 1936 ed Ente Pubblico non economico (Corte di Cassazione Sez.Un. n.1299/84 - 2379/79 - 1128/57).

L'Associazione Nazionale Disabili Italiani - A.N.D.I., ha partecipato fattivamente a diversi progetti Europei, in la collaborazione con diverse Nazioni, quali, la Spagna, la Svezia, la Grecia, la Francia e la Polonia.



Statuto

Art. 1

Il 13 marzo 1995 si è costituita, con sede in Roma, Via dei Monti Tiburtini n°534, la “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISABILI ITALIANI”, associazione autonoma di studio e di ricerca, senza fini di lucro.

Scopi
Art. 2

La ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISABILI ITALIANI, si propone di:

a) Promuovere e sviluppare i rapporti con il mondo delle disabilità;

b) Favorire l’inserimento e la collaborazione fra il mondo delle disabilità e il mondo del lavoro sia produttivo che professionale;

c) Promuovere e sviluppare ricerche per la realizzazione di oggetti d’uso ad utenza ampliata, disabilità permanente e temporaneo, infanzia e terza età, indirizzati agli ambienti di lavoro, agli ambienti domestici ed agli ambienti pubblici, nonché agli organismi funzionali che li accolgono, attraverso la realizzazione di modelli teorici di applicazione, elaborati in collaborazione con i centri specializzati di assistenza e di recupero;

d) Realizzare un marchio di qualità, che certifichi la rispondenza degli elementi funzionali singoli e degli organismi funzionali complessi ai principi ed ai modelli teorici elaborati;

e) Svolgere opera di sensibilizzazione sui concetti e sulle problematiche connesse alla disabilità, con azioni ed iniziative indirizzate: al mondo della scuola, al fine di definire una nuova cultura dell’uguaglianza nella diversità; al mondo dei mass media, al fine di concedere maggior spazio ed attenzione alle richieste ed alle proposte provenienti da tutti coloro che vivono la disabilità;

f) Partecipare od iscriversi ad Enti ed Istituti, Associazioni Nazionali ed Internazionali, nonché a qualsivoglia organismo pubblico e privato, con finalità simili a quelle della Associazione;

g) Promuovere e sviluppare rapporti con Società, Enti, Assicurazioni e Banche, al fine di realizzare prodotti mirati alla diffusione ed alla acquisizione di persone con disabilità;

h) Collaborare con Istituzioni e/o Centri specializzati sia pubblici che privati per la riabilitazione motoria di disabili che siano affetti dalle seguenti patologie:

Esiti di lesioni spinali traumatiche ed ischemiche;
Esiti di lesioni traumatiche del plesso brachiale;
Esiti di mieliti;
Esiti di nevrassiti;
Esiti di mielomeningocele – spina bifida;
Esiti di paralisi cerebrale infantile;
Alcuni casi di poliomielite anteriore acuta;
La dove fosse necessario si potrà collaborare con centri di terapia psicologica e/o psichiatrica a completamento della terapia di riabilitazione motoria.

Soci
Art. 3

I soci si distinguono in:

Soci fondatori;
Soci onorari;
Soci benemeriti;
Soci sostenitori;
Soci ordinari.

Art. 4

Soci onorari possono essere nominati con deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea dei Soci, le persone fisiche e giuridiche, gli Enti, gli Istituti, le Compagnie di Assicurazioni, le Banche, nonché le Associazioni nazionali ed internazionali che si siano particolarmente distinti in qualsiasi campo di attività e di ricerca pubblica o privata, ovvero si siano segnalati con opere od iniziative di particolare valore. Le persone giuridiche, gli Enti, gli Istituti, le Compagnie di Assicurazioni, le Banche, nonché le Associazioni di cui sopra, sono rappresentati in seno alla Assemblea dei Soci dal loro rappresentante legale o da persona da esso delegata. I soci onorari partecipano alla Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

Art. 5

Soci benemeriti posso essere nominati con deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea dei Soci, le persone fisiche e giuridiche, gli Enti, gli Istituti, le Compagnie di Assicurazioni, le Banche, nonché le Associazioni nazionali ed internazionali che favoriscano con atti rilevanti alla vita ed allo sviluppo della ASSOCIAZIONE, ovvero concorrano annualmente allo stesso con un contributo finanziario di elevata entità. Le persone giuridiche, gli Enti, gli Istituti, le Compagnie di Assicurazioni, le Banche, nonché le Associazioni di cui sopra, sono rappresentati in seno alla Assemblea dei Soci dal loro rappresentante legale o da persona da esso delegata. I soci benemeriti partecipano alla Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

Art. 6

Soci sostenitori possono essere nominati con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dalla Assemblea dei Soci, le persone fisiche e giuridiche, gli Enti, gli Istituti, le Compagnie di Assicurazioni, le Banche, nonché le Associazioni nazionali ed internazionali che intendono contribuire allo sviluppo della ASSOCIAZIONE attraverso un contributo finanziario annuale, la cui misura minima è fissata dal Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche, gli Enti, gli Istituti, le Compagnie di Assicurazioni, le Banche, nonché le Associazioni di cui sopra, sono rappresentati in seno alla Assemblea dei Soci dal loro rappresentante legale o da persona da esso delegata. I soci sostenitori partecipano alla Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

Art. 7

Soci ordinari possono essere nominati le persone fisiche e giuridiche, gli Enti, gli Istituti, le Compagnie di Assicurazioni, le Banche, nonché le Associazioni nazionali ed internazionali che intendono operare per il raggiungimento dei fini e degli scopi della ASSOCIAZIONE. Le persone giuridiche, gli Enti, gli Istituti, le Compagnie di Assicurazioni, le Banche, nonché le Associazioni di cui sopra, sono rappresentati in seno alla Assemblea dei Soci dal loro rappresentante legale o da persona da esso delegata. I soci ordinari partecipano alla Assemblea dei Soci, con diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 8

L’iscrizione avviene su richiesta scritta dello interessato, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea dei Soci.

Art. 9

Le quote di iscrizione sono annualmente fissate dal Consiglio Direttivo per il primo anno di attività il Consiglio provvederà alla relativa delibera nella riunione di insediamento.

Art. 10

Ciascun socio si impegna, con la richiesta di ammissione:

· Ad una partecipazione costante ed ad una collaborazione per il raggiungimento dei fini e degli scopi della ASSOCIAZIONE;

· Al versamento della quota associativa annuale entro e non oltre il trentuno gennaio di ogni anno;

· A tenere alto, in ogni circostanza il prestigio della ASSOCIAZIONE ed a rimettere al Consiglio Direttivo qualsiasi controversia insorta con altri soci, nel merito dei fini e dell’attività dell’ASSOCIAZIONE stessa ed ad accettarne il responso motivato ed inappellabile, salvo quanto disposto al successivo art. 11. Ciascun socio, ha diritto ad una informazione costante su tutte le iniziative promosse della ASSOCIAZIONE.

Art. 11

Si può decadere dalla qualità di socio per:

a) Dimissioni scritte presentate dall’interessato;

b) Per morosità, quando nonostante avviso formale, il socio non abbia corrisposto la quota di iscrizione annuale entro e non oltre il trenta giugno dell’anno di competenza;

c) Per radiazione a seguito di violazioni delle norme statutarie, pronunciata dal Consiglio Direttivo e confermata dalla Assemblea dei Soci, nel caso che l’interessato interponga appello scritto entro trenta giorni dalla pronuncia del Consiglio Direttivo. I provvedimenti di radiazioni, tanto in primo quanto in secondo grado, debbono essere motivati, sentito in ogni caso che ne sia fatta richiesta, l’interessato; resta ferma la possibilità di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Patrimonio ed Anno Finanziario
Art. 12

Il patrimonio della ASSOCIAZIONE si compone di tutti i beni mobili ed immobili provenienti da acquisti, oppure da lasciti e donazioni di privati, Società, Enti, Compagnie di Assicurazioni, Banche ed Associazioni. Gli avanzi di gestione costituiscono il patrimonio sociale.

La ASSOCIAZIONE dispone delle seguenti entrate:

· Quote di iscrizione e contributi dei soci;

· Sovvenzioni e contributi pubblici e privati;

· Royalties per concessione del marchio di qualità;

· Consulenze e prestazioni convenzionate con persone fisiche e giuridiche, Enti, Compagnie di Assicurazioni, le Banche, le Istituzioni sia pubbliche che private;

· Vendita di pubblicazioni e ricerche teoriche.

Art. 13

L’esercizio finanziario della ASSOCIAZIONE, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1995.

Organi Sociali
Art. 14

Gli organi sociali sono:

a) La Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Comitato Scientifico;

d) Il Collegio Sindacale;

e) Il Collegio dei Probiviri.

Assemblea
Art. 15

La Assemblea dei Soci si riunisce ogni anno in via ordinaria non oltre il mese di aprile e comunque tutte le volte che lo reputi necessario il Consiglio Direttivo, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, motivata ed articolata, da almeno un decimo dei soci, aventi diritto al voto.

Art. 16

La convocazione delle Assemblee è fatta dal Consiglio Direttivo mediante avviso inviato personalmente ai soci con lettera ordinaria almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Della regolare convocazione fa comunque fede l’affissione dell’avviso medesimo nella sede della Associazione per lo stesso periodo. L’avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare all’ordine del giorno da discutere.

Art. 17

L’Assemblea dei Soci, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto stabilito nel successivo art. 18. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno della prima.

Art. 18

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, tranne quelle relative a modificazioni dello statuto, che debbono essere adottate con il voto favorevole dei quattro quinti dei votanti e con la partecipazione di almeno quattro quinti dei soci in regola con le quote sociali; in caso di parità dei voti la proposta messa in votazione si riterrà respinta. Non sono soggette al voto della Assemblea dei Soci, le eventuali modificazioni dello statuto imposte dalla legge. Di esse l’Assemblea, anche in sede ordinaria si limiterà a prenderne atto, disponendo la introduzione nello Statuto e l’esecuzione a tutti gli effetti. Per deliberare lo scioglimento della Associazione è necessario il voto favorevole dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto in regola con le quote sociali. È consentito concedere la delega di rappresentanza ad altro socio, con l’esclusione dei componenti il Consiglio Direttivo, da provarsi per iscritto, ogni socio non può rappresentare in Assemblea più di altri due soci.

Art. 19

La Assemblea dei Soci delibera sulle seguenti materie:

a) Relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento della Associazione;

b) Bilancio consultivo dell’anno finanziario decorso;

c) Bilancio di previsione dell’anno finanziario corrente;

d) Rinnovo delle cariche sociali scadute;

e) Elezione del Collegio Sindacale;

f) Elezione del Collegio dei Probiviri.

Art. 20

La Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Associazione o da chi ne fa le veci.

Art. 21

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri, avvengono ogni tre anni nel corso dell’annuale Assemblea ordinaria.

Art. 22

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a scheda segreta; in caso di parità di voti tra due o più canditati alla medesima carica sociale, si indente eletto il socio che vanta maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione ed in caso di ulteriore parità, si intende eletto il socio di maggiore età. Le votazioni sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno vengono eseguite in forma palese.

Consiglio Direttivo
Art. 23

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, dei quali fanno parte di diritto tutti i soci fondatori, i quali possono farsi sostituire da persona da essi designata e nel caso di morte da eventuali eredi. E tutto ciò, per espressa volontà sei soci fondatori, al fine di mantenere inalterato nel tempo, lo spirito e le finalità iniziali della Associazione. Gli altri membri sono eletti dalla Assemblea fra i soci. Fino alla prima Assemblea il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina:

Il Presidente;
Il Vice-Presidente;
Il Segretario-Tesoriere.

Nel caso in cui nel corso del mandato, si verificasse l’indisponibilità oppure le dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere alla sostituzione per cooptazione del primo socio non eletto; qualora vengano a mancare più della metà dei Consiglieri, il Consiglio si scioglie di diritto e deve essere convocata, entro sessanta giorni l’Assemblea dei Soci per l’integrale rinnovamento del Consiglio Direttivo stesso. In tale ipotesi, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per assolvere alla ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione dei nuovi eletti. Il Consiglio Direttivo ha più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della ASSOCIAZIONE senza eccezioni di sorta, gli sono conferite, per il raggiungimento dei fini e degli scopi sociali, tutte le facoltà salvo quelle che non siano,per legge o per statuto, riservate in modo tassativo alla Assemblea dei Soci o ad altri Organi Collegiali. Spetta tra l’altro al Consiglio Direttivo:

a) Deliberare sull’ammissione, sulla esclusione e sul recesso dei soci;

b) Convocare la Assemblea dei Soci, fissarne l’ordine del giorno ed eseguirne i deliberati;

c) Promuovere e dirigere l’attività della Associazione;

d) Nominare il Presidente del Comitato Scientifico ed i membri componenti;

e) Deliberare i regolamenti interni;

f) Stabilire le quote di iscrizione per ogni categoria di socio;

g) Conferire procure speciali per singoli atti o negozi giuridici;

h) Compilare il bilancio preventivo e consultivo, corredato di relativa relazione sull’andamento della gestione sociale, demandando il Presidente all’adempimento delle formalità previste per legge.

Art. 24

Il Comitato Scientifico affianca il Consiglio Direttivo nella programmazione, nell’attuazione e nella verifica delle attività della ASSOCIAZIONE, si esprime e propone i programmi di ricerca i programmi delle riunioni e dei congressi ed inoltre vigila sulle pubblicazioni. Inoltre il Comitato Scientifico, elabora o approva gli standards e le specifiche necessarie per il conseguimento del marchio di qualità, che certifica la rispondenza degli elementi funzionali singoli e degli ambienti complessi ai principi ed ai modelli teorici elaborati dai gruppi di studio e ricerca dell’Associazione. Inoltre al Comitato Scientifico è demandato il compito di vigilare su tutte le iniziative e/o proposte di tipo Assicurativo – Finanziario e di Riabilitazione mirate all’ottenimento di servizi specifici a favore dei propri associati.

Collegio Sindacale
Art. 25

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dalla Assemblea dei Soci che ne designerà il presidente; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Non sono eleggibili alla carica di Sindaco i parenti e gli affini dei consiglieri.

Art. 26

Il Collegio Sindacale ha l’obbligo di assolvere a quanto previsto per legge al fine dello svolgimento del proprio mandato.

Collegio dei Probiviri
Art. 27

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti anche tra i non soci, nominati dalla Assemblea dei Soci che ne designerà il Presidente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. È di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre alla decisione definitiva sulla esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere fra la Associazione o gli organi di esso, circa l’interpretazione, l’applicazione, la validità e l’efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali. I Probiviri decidono, quali arbitri con dispensa da ogni formalità e dall’obbligo del deposito, delle decisioni stabilite dal codice di procedura civile. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri possono essere prese a maggioranza e sono, per le parti definitive e vincolanti. Il ricorso ai probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia; la decisione del Collegio dei Probiviri va assunta entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Rappresentanza
Art. 28

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza della ASSOCIAZIONE di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le sue funzioni sono svolte da un consigliere designato specificatamente dal Consiglio Direttivo.

Bilancio
Art. 29

Il Bilancio comprende l’esercizio che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; esso deve essere trasmesso dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Sindaci con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la Assemblea dei Soci che deve discuterlo. Gli avanzi di esercizio devono essere riportati a nuovo.

Art. 30

In caso di scioglimento della Associazione, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito della Associazione.

Art. 31

Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge.


Atto Notaio Carlo Annibale Gilardoni

Rep. 25965 – Racc. 3725

Roma, 13 marzo 1995





Associazione Nazionale Disabili Italiani
Presidenza Nazionale e Sede Operativa: Via dei Monti Tiburtini, 518 - 00157 Roma - C.F. 96286460587
Tel. 06 25204846
E-mail: info@disabilitaliani.org oppure assnazdisabilitaliani@gmail.com
Tutti i marchi citati in questo sito sono copyright dei rispettivi proprietari. Non se ne intende violarne alcuno.