Il lavoratore che abusa dei permessi retribuiti riconosciuti dall’art. 33, comma 3 della L. n. 104/92 può essere licenziato.
L’utilizzo di tali permessi assistenziali per scopi estranei a quelli previsti dalla legge costituisce, infatti, una violazione dei principi generali di correttezza e buona fede e comporta un’irrimediabile perdita di fiducia da parte del datore di lavoro, idonea a giustificare il licenziamento per giusta causa del dipendente.
Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5574 depositata ieri, relativa ad un licenziamento disciplinare irrogato dalla società datrice di lavoro nei confronti di un dipendente che aveva fruito dei tre giorni di permesso mensili previsti dal terzo comma dell’art. 33 della L. n. 104/1992, ...